Finalmente chiarezza e vantaggi per il nostro settore

"In data 1 Agosto sono apparse le tanto attese delucidazioni ministeriali relative al Decreto Requisiti Minimi in edilizia. Dirò subito che le risposte ministeriali vanno nella quasi totalità dei casi nella direzione auspicata dalle Associazioni di categoria del settore serramento, le quali dopo un duro lavoro svolto in assoluto concerto hanno avuto la soddisfazione di vedere accolte le loro proposte dalle autorità competenti.
Veniamo quindi a trattare gli argomenti più importanti per gli operatori del settore serramentistico."

broglio

Parametro g_gl+sh

Si stabilisce una volta per tutte in via ufficiale che il parametro g_gl+sh è in realtà formalmente equivalente alla caratteristica g prevista dalla normativa europea. Qui si faccia attenzione, non obbligatoriamente equivalente al g_tot specifico per gli oscuranti ma anche, e forse prioritariamente visto che si parla di chiusure trasparenti, al g specifico per i serramenti comprensivi o no di elemento regolabile così come previsto nello scopo della UNI EN 14351-1).

Quindi le modalità di calcolo e di dichiarazione nonché le responsabilità dello stesso sono quelle previste dalla normazione armonizzata; ciò in pratica significa che la marcatura CE del serramento o dell’oscurante (naturalmente per gli oscuranti quando le nuove norme saranno pubblicate in OJEU, la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, cosa che ad oggi ancora non è) è di per sé rispetto delle prescrizioni del Decreto e che il valore g è caratteristica propria di ogni tipologia di schermante /oscurante coperto da normazione armonizzata.

Relazione tecnica

Il Decreto Requisiti sembrava richiedere per qualsiasi intervento avente impatto sul consumo energetico dell'edificio (e quindi anche per la sostituzione di serramenti, a prescindere dall'entità del lavoro) la redazione di una relazione tecnica di progetto, la quale sempre secondo il decreto sarebbe dovuta venire compilata ai sensi di quanto stabilito dal Dlgs 192/2005; tale relazione, se logica e doverosa in caso di un intervento di notevole entità, avrebbe rischiato di risultare eccessivamente costosa in caso di piccoli lavori e di fingere quindi da disincentivo alla loro esecuzione.

I chiarimenti ministeriali stabiliscono che:

In caso di sola sostituzione di infissi che non si configuri come ristrutturazione di primo o secondo livello si riduce la relazione tecnica alla mera presentazione da parte del produttore degli stessi della Marcatura CE corredata di valutazione del valore di trasmittanza termica dei serramenti esistenti. In pratica è già ciò che oggi si fa per il rispetto delle prescrizioni del Decreto Edifici (ossia per il 65%), cosa questa che fa sì che gli operatori del settore quando si limitano a sostituire serramenti esistenti (manutenzione ordinaria/straordinaria) non debbano fare nulla di nuovo rispetto a ciò che già oggi fanno.

In caso di sola sostituzione di infissi che si configuri come ristrutturazione di primo o secondo livello in pratica si riduce la relazione tecnica ad una ricopiatura, da parte del tecnico che redige la relazione, dei valori forniti dal produttore degli stessi in Marcatura CE corredata di valutazione del valore di trasmittanza termica dei serramenti esistenti, cosa questa che sicuramente abbatterà il costo della pratica.

Resta comuque necessario valutare se la superficie di serramenti oggetto di intervento sia o meno superiore al 25% della superficie disperdente totale dell'edificio, ma in base alla mia esperienza pratica mi sento di sostenere che nei normali interventi “da artigiano” questa percentuale non viene praticamente mai superata.

Trasmittanza termica dei serramenti

Le FAQ ministeriali chiariscono poi una volta per tutte un aspetto che spesso crea non poche controversie, ossia quale sia la misura di riferimento sulla quale verificare il rispetto dei valori di soglia relativi alla trasmittanza termica dei serramenti.

La FAQ n°2.54 stabilisce che per interventi di secondo livello e per ristrutturazioni (fattispecie nella quale i valori di soglia sono imporanti in quanto per altri tipi di intervento ciò che conta è il bilancio totale dell'edificio e la rispondenza all'edificio di riferimento) la trasmittanza termica U “...può essere valutata...con il metodo del serramento campione/normalizzato e con le relarive regole di estensione dei risultati previsti dalla UNI EN 14351-1...”, il che in buona sostanza per le finestre significa applicare la ormai arcinota misura 1,23 (+/-25% x 1,48 (-25%) e non dichiarare i valori in base alla misura reale del serramento.

Degno di nota è poi il fatto che i cassonetti debbano venire trattati separatamente dal serramento, e che quindi:
- il loro valore di trasmittanza debba venire valutato solo se si interviene su di essi (se si cambia solo la finestra non si deve tenere conto del cassonetto).
- il valore debba venire calcolato/dichiarato come elemento a parte e non in aggregato al serramento.

Personalmente ritengo le delucidazioni giunte dal Ministero più che soddisfacenti sia per la loro sostanziale chiarezza sia per il fatto che vanno nella direzione di semplificare la vita alle piccole e medie imprese che, stante il mercato attuale, vivono più di piccoli inteventi che non di grossi cantieri, piccoli interventi che rischiavano di venire massacrati dal peso di una burocrazia del tutto sproporzionata.

> Scarica il testo dei chiarimenti forniti dal Ministero